La celebrazione del matrimonio civile in Italia spetta al Sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo, e deve svolgersi nella casa comunale.
Tuttavia in base all’articolo 1 comma 3 del dPR 3 novembre 2000, n. 396 “Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune... o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento ...e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale”.
nel rispetto del limite previsto dall’articolo 6 del dPR 3 novembre 2000, n. 396 “L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali il coniuge, o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”.
I nubendi dovranno rivolgere istanza al Sindaco del comune del luogo di celebrazione affinché il loro matrimonio possa essere officiato da un privato cittadino; in tale richiesta dovranno indicare le generalità del futuro ed eventuale celebrante.
A tale richiesta non consegue automaticamente la delega del Sindaco, in quanto quest’ultimo potrebbe non ravvisare l’opportunità di delegare le funzioni di celebrazione del matrimonio a soggetti diversi dai dipendenti comunali o appartenenti all’amministrazione: resta comunque in capo al Sindaco tale decisione.