Com'è noto il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte di identità cartacee
cessano di essere valide a prescindere dalla data di scadenza indicata sul documento
Tuttavia a norma dell'art. 11 del D.L. 26/6/2026 N. 108 sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per l'emissione della CIE dopo il 3 agosto 2026
Si trascrive l'Art. 11 del D.L. 108/2026
Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di
identita' e per il rilascio della carta d'identita' elettronica
1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato
entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identita' in formato
cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti
contraenti, la stessa mantiene la propria validita' sino alla data di
scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto
rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della
carta d'identita' elettronica, il documento cartaceo non scaduto
puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti
fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e
assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta
e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso
istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31
gennaio 2027.
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle
more del rilascio della carta di identita' elettronica, puo'
rilasciare un documento d'identita' provvisorio di validita' non
superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita'
elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
4. Il documento d'identita' provvisorio di cui al comma 3,
rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi
dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e
costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della
Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino e'
avvertito che il documento di identita' provvisorio puo' non essere
accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro
territorio.
Si evidenzia che in NESSUN CASO il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026